Il contributo esamina la recente riforma della responsabilità professionale sanitaria dal punto di vista della normativa processuale.
Articolo tratto dalla rivista Nuove leggi civili commentate, Cedam, segnalazione del 09/08/2017 su Altalex.com
Di seguito pubblichiamo integralmente un estratto dell’articolo sulla responsabilità professionale sanitaria.
Sommario
1. Inquadramento oggettivo
2. La condizione di procedibilità
3. La rivalsa e la responsabilità amministrativa
4. Considerazioni finali
1. Inquadramento oggettivo.
A conclusione di un percorso formalmente iniziato nei primi mesi del 2015, ma preceduto da un risalente dibattito fra i soggetti a vario titolo coinvolti, è stata infine approvata la legge 8 marzo 2017 n. 24, intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Di tale complessa disciplina, volta a regolare i molteplici aspetti del c.d. rischio clinico conseguente all’attività medico-sanitaria, in questa sede ci proponiamo di prendere in esame le norme che interessano il processo civile e gli istituti collegati al medesimo.
È però necessario, dapprima, individuare per quali situazioni può darsi luogo a un giudizio.
Il sostrato sostanziale di riferimento è fornito principalmente, benché non esclusivamente, dalla previsione di una responsabilità civile sia della struttura sia del soggetto che esercita la professione sanitaria (art. 7, l. cit.). A fronte di questa disposizione, che adotta il sistema del c.d. doppio binario, il danno subito dalla persona nell’ambito di una struttura sanitaria può ricadere tanto sull’ente che abbia erogato la prestazione, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., quanto sul sanitario che di tale prestazione sia stato l’esecutore, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Di conseguenza l’azione giudiziale risarcitoria può essere esercitata nei confronti di entrambi, ferma restando la differente tipologia sostanziale che connota le rispettive responsabilità.
A riguardo è opportuno precisare che le due fattispecie considerate, quella a titolo contrattuale nei confronti dell’ente e quella a titolo extracontrattuale nei confronti dell’operatore sanitario, sembrano congegnate in maniera tale da far scaturire in capo al paziente due distinti diritti in concorso fra loro: cioè diritti che possono farsi valere con domande congiunte all’interno di uno stesso processo, oppure disgiuntamente in processi diversi, senza che la negazione dell’uno impedisca il riconoscimento dell’altro, ma con la particolarità che, in quanto finalizzati al medesimo risultato economico, detti diritti non possono accumularsi, sicché la soddisfazione dell’uno comporta anche l’estinzione dell’altro.
…
Continua a leggere su Altalex.com
Risarcimento danni da Responsabilita professionale