E’ ormai scientificamente assodato che l’amianto sia un cancerogeno completo nel senso che l’esposizione alle sue polveri sia idonea, da sola, a provocare neoplasie ed altre gravi patologie.
Non esiste una soglia espositiva al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non sia rischiosa per la salute, anche se un’esposizione prolungata nel tempo e/o a quantitativi ingenti aumenta in modo esponenziale le probabilità di contrarre patologie asbesto correlate (asbestosi, carcinomi polmonari, tumori alla pleura, mesoteliomi, tumori della laringe e dell’ovaio ecc.).
L’ormai accertata nocività per la salute dell’asbesto (termine scientifico che identifica l’amianto) ne ha determinato il divieto di utilizzo e produzione (almeno legalmente, ma in alcuni casi non nelle realtà lavorative) in Italia e in molte altre nazioni. Ma nonostante la legge n. 257 del 1992 a distanza di anni l’asbesto continua a fare vittime.
Ottenere un risarcimento danni è un diritto di chi ha sviluppato una patologia conseguente all’esposizione all’amianto e anche dei familiari di coloro che hanno subito le gravi conseguenze delle patologie asbesto-correlate, oltre di coloro che, per lavoro o per altri motivi, sono stati solo esposti all’amianto e temono per la loro salute.
Casi in cui si può richiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione all’amianto
- Malattia asbesto-correlata: mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, asbestosi, placche pleuriche, tumore della laringe e dell’ovaio, ecc.;
- Decesso conseguente delle suddette patologie;
- Esposizione all’amianto: in questo caso potrà essere richiesto il risarcimento del solo danno morale cd. da timor panico da coloro che pur non avendo sviluppato patologie, tuttavia temono di potersi ammalare a causa del rischio dovuto all’esposizione all’amianto
Chi può chiedere risarcimento danni da amianto
- Il lavoratore o il soggetto che ha contratto la patologia riconducibile all’esposizione all’amianto: operai, ferrovieri, marittimi. Ma anche altre categorie di lavoratori, che hanno lavorato a contatto con l’amianto ed anche i familiari che si prendevano cura di lavare i loro indumenti di lavoro, rientrano in questa casistica;
- Gli eredi del lavoratore deceduto: il risarcimento danni da amianto spettante alla persona che ha contratto la malattia a causa dell’esposizione all’amianto, in caso di suo decesso, si trasferisce ai suoi eredi legittimi;
- I prossimi congiunti del lavoratore o del soggetto malato o deceduto a causa dell’amianto: tutti i congiunti, eredi o non eredi, hanno diritto al risarcimento danni da amianto direttamente subiti in conseguenza del decesso o della malattia del loro caro. Rientrano in questa categoria il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli ed i nipoti, conviventi o meno.
Risarcimento danni da amianto conseguenti all’insorgere di una malattia asbesto correlata.
Se un soggetto ha contratto una malattia conseguente ad esposizione all’amianto, il diritto al risarcimento può essere fatto valere nei confronti del datore di lavoro in ogni caso in cui l’insorgenza della malattia sia in relazione all’avvenuta esposizione al materiale stesso (asbesto), e tale diritto è tutelabile indipendentemente dal fatto che al soggetto sia stato riconosciuto o meno un indennizzo dall’INAIL.
La legge n. 257 del 1992 determina i benefici riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto. In tal senso, introduce una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici per i periodi lavorativi che prevedono un’esposizione al minerale nocivo. Ma stabilisce anche che la persona lesa ha diritto ed ha interesse a chiedere anche un risarcimento, definito danno differenziale, che nella maggioranza dei casi supera di gran lunga la cifra erogata a titolo di indennizzo dall’INAIL.
Risarcimento del danno non patrimoniale morale-esistenziale
Il risarcimento del danno morale connesso alle sofferenze patite a causa della patologia spetta sia al soggetto malato che ai suoi congiunti che hanno sofferto con lui e per lui fin dal giorno della diagnosi infausta.
Ma il danno morale connesso alla consapevolezza del pericolo che si corre per essere stato esposto all’inquinamento ambientale da amianto può anche prescindere da una lesione effettiva dell’integrità psicofisica e quindi da una patologia.
Infatti, la giurisprudenza riconosce il diritto ad ottenere un risarcimento anche a chi solamente teme di poter subire pregiudizi futuri per la propria salute a causa di una pregressa esposizione ad inquinamento ambientale, amianto compreso. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 13/05/2009 n. 11059, che ha riguardato il grave inquinamento ambientale avvenuto a Seveso. Anche il TAR del Lazio II Sezione Bis che, con sentenza del 20/01/2012 n. 668, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo in favore dei cittadini di vari comuni che avevano consumato acqua inquinata erogata dagli acquedotti pubblici. In entrambi questi casi non si erano manifestate patologie ma solo il cd. timor panico di potersi ammalare a causa dell’inquinamento data la lunga latenza della malattia che si può manifestare a distanza anche di più di 40 anni.
In questo caso è necessario provare la rilevante gravità dell’esposizione subita, il grave turbamento psichico e l’esistenza di una correlazione causale tra tale pregiudizio psichico e l’esposizione all’amianto.
Termini per richiedere il risarcimento dei danni asbesto-correlati
Nel caso di richiesta danni per esposizione professionale all’amianto il termine di prescrizione coincide con quello dell’illecito contrattuale ed è perciò di 10 anni dalla conoscenza del nesso tra il danno subito e il contatto con l’amianto.
Nel caso, invece, di richiesta danni per esposizione all’amianto extra lavorativa – ipotesi che può emergere per i parenti del lavoratore che abbiano comunque subito dei danni – normalmente il termine di prescrizione è di 5 anni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’insorgere della malattia o causato il decesso del congiunto ma, sussistendo il reato, la prescrizione può essere quella più lunga prevista per il reato stesso che può variare, a seconda dell’epoca in cui il decesso è avvenuto, tra i 10 e i 14 anni.
Lo Studio Legale Berti & Associati vanta esperienza pluriennale nel settore dei risarcimenti per danni causati dall’esposizione all’amianto (e sostanze tossiche in genere), avendo ottenuto numerose sentenze in favore dei soggetti esposti all’amianto e dei loro familiari, con liquidazione di ingenti importi risarcitori.
Lo Studio si avvale di consulenti medici del lavoro ed igienisti industriali di fama nazionale per svolgere, gratuitamente, studi di prefattibilità delle cause nei confronti dei datori di lavoro.