DANNI DA AMIANTO

Cos’è l’amianto e qual è stato il suo utilizzo

L’amianto è un minerale a struttura fibrosa che, a partire dalla fine del 1800, con l’introduzione delle macchine a vapore, è stato utilizzato variamente e largamente in molti processi industriali a causa della sua enorme resistenza al fuoco e al calore, nonché della sua notevole capacità di assorbimento del rumore, sicché il suo uso si è diffuso come coibentazione di tubazioni, caldaie, guarnizioni di tenuta. L’enorme diffusione dell’uso di amianto è dovuta alle sue eccellenti proprietà derivanti dalla combinazione delle caratteristiche fisiche del materiale fibroso con la composizione inorganica del materiale roccioso. Inoltre, la facile miscelabilità con altri materiali sia organici che inorganici conferiva ai manufatti ottenuti un notevole aumento della resistenza all’usura. La combinazione tra le considerevoli proprietà fisiche e chimiche e la duttilità di impiego tecnologico ha permesso di utilizzare l’amianto in numerosi ambiti industriali in forma di cemento amianto, prodotti tessili, materiali d’attrito, carta e cartoni, vernici e materiale plastico. In particolare l’amianto è stato utilizzato nella cantieristica navale, nel settore dei trasporti (treni, aerei, automobili) e nell’industria in generale.

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Nocività delle polveri di amianto e relativa legislazione

La nocività delle polveri di amianto per la salute è nota dai primi anni del secolo scorso tanto che nel 1909 fu promulgato un Regio Decreto che vietava l’adibizione a donne incinta e fanciulli a lavorazioni che ne comportassero l’esposizione. Nel corso degli anni furono promulgati diversi provvedimenti legislativi che regolamentavano l’utilizzo di polveri nocive, il più importante dei quali è il DPR 303/56 che, seppur non vietasse l’uso dell’amianto, ne regolava il suo utilizzo, imponendone la sostituzione con materiali succedanei non nocivi o, in mancanza, l’adozione di misure di sicurezza idonee a limitare il più possibile l’esposizione. Solo nel 1992 l’amianto è stato definitivamente vietato con la Legge n. 257.

La responsabilità del datore di lavoro deriva non solo dalla violazione della legislazione specifica in materia di polveri nocive (303/56) ma anche dal più generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. e, in modo specifico, dall’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adoperare tutte quelle misure atte a salvaguardare la salute dei lavoratori ed a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro.

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Patologie asbesto correlate

Anche se l’uso dell’amianto è vietato e la maggior parte delle industrie lo abbia dismesso bonificando i siti, gli effetti nocivi per la salute dei lavoratori e dei soggetti che sono stati esposti a tale micidiale sostanza si sono appena cominciati a manifestare. Purtroppo è ormai assodato che le polveri di amianto provocano diverse patologie le più comuni e micidiali delle quali sono il mesotelioma, il tumore del polmone, l’asbestosi e le placche pleuriche. Si tratta di malattie a lunga latenza nel senso che gli effetti nocivi per la salute si verificano a distanza di decenni dall’esposizione (anche 50 anni) ed è per questo che nonostante questo materiale sia stato vietato ormai da un ventennio, ancora oggi e per altri decenni, continuerà a mietere vittime innocenti.

Chiunque abbia contratto una malattia asbesto-correlata (mesotelioma, carcinoma al polmone, asbestosi, placche pleuriche) è stato certamente esposto, direttamente o indirettamente, a polveri di amianto nel corso della sua vita. La maggioranza dei casi si verifica in lavoratori che nell’espletamento delle proprie mansioni hanno adoperato amianto o hanno lavorato vicino a chi lo utilizzava ma non sono rari casi di esposizione extralavorativa come ad esempio quelli di familiari che ogni giorno, e per anni, hanno respirato le polveri nocive portate a casa dagli indumenti contaminati di lavoratori esposti.

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Chi può ottenere il risarcimento del danno

Chi ha contratto una malattia asbesto correlata, oltre al riconoscimento dei benefici previdenziali (indennizzo INAIL), ha diritto ad agire nei confronti del soggetto (datore di lavoro/azienda) che al tempo dell’esposizione doveva garantire la sua salute. Dimostrata l’esposizione qualificata e cioè sufficiente a determinare il processo patologico e la omissione del datore di lavoro nell’adottare le misure di protezione atte a prevenire danni da amianto, al danneggiato spetterà il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Per danno patrimoniale si intende la restituzione di tutte quelle spese sostenute a causa della patologia mentre per danno non patrimoniale si intende il pregiudizio alla salute o a qualunque diritto costituzionalmente garantito sempre conseguente alla patologia contratta.

Nel caso in cui il soggetto sia deceduto in conseguenza della patologia asbesto correlata, come purtroppo accade nei casi di mesotelioma o carcinoma polmonare, gli eredi legittimi, oltre al risarcimento del danno loro direttamente subito per la morte del congiunto, avranno diritto a ricevere il risarcimento che sarebbe spettato al proprio caro, come diritto di credito, loro trasferibile a titolo successorio.

Se pensi di aver diritto al risarcimento per danni causati dall’esposizione all’amianto contatta lo Studio Legale Berti & Associati per una valutazione del tuo caso.