Il danno morale va risarcito alle figlie, anche se non conviventi con il padre

Danno morale – art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur: in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. A confermarlo è la Cassazione civile, con ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3904.

Articolo comparso su il QG

Risarcimento danno morale