Spetta al paziente danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità tra la prestazione medica e il danno subito

Fatto

A seguito del decesso di una signora, i figli, eredi legittimi, si erano rivolti al giudice di primo grado al fine di vedere condannare l’Azienda Sanitaria Locale – presso la quale era stata prestata assistenza sanitaria alla madre – al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dai medesimi a causa della scomparsa del genitore (deceduta dopo aver contratto una malattia) causata – secondo la tesi attrice – dal negligente comportamento dei medici della struttura sanitaria.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello in secondo grado rigettavano la domanda attrice.
Gli eredi, dunque, non soddisfatti dalla decisione di entrambi i Giudici, decidevo di ricorrere alla Suprema Corte, presentando un ricorso fondato su due motivi.
Con il primo motivo di ricorso la parte attrice lamentava il fatto che la Corte d’Appello avesse rigettato la richiesta risarcitoria.  La Corte d’Appello ha ritenuto erroneamente non provato il nesso di causalità nella convinzione che l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’errata diagnosi e l’evento di morte fosse in capo alla parte attrice della domanda di risarcimento.
Con il secondo, ed ultimo motivo, invece, le ricorrenti lamentavano il fatto che la Corte d’Appello nel formare il suo giudizio avesse aderito acriticamente alla C.T.U senza tenere in debita considerazione le risultanze emerse dalla relazione dell’ausiliario ematalogo e dai dati clinici depositati agli atti.

Nesso di causalità – La decisione della Corte

I Giudici della Corte di Cassazione esaminati i singoli motivi di ricorso hanno ritenuto infondati entrambi i gravami, rigettando così la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata nei confronti dell’Azienda Sanitaria dagli eredi della paziente.
Rispetto al primo motivo di ricorso, richiamando un ormai consolidato orientamento, la Corte di Cassazione ha osservato che spetta al paziente, che ritiene di aver subito un danno da responsabilità medica, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno subito. Laddove il paziente non riuscisse a provare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l’evento, la causa del danno lamentato dal paziente resterebbe incerta e la domanda altro non potrebbe che essere rigettata…

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Qui la sentenza: Corte di Cassazione – III sez. civ. – sentenza n. 19204 del 19-07-2018