Dopo le decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite adottate con le sentenze dell’11.11.08 nr. 26972, 26973, 26974, 26975, il danno morale da reato, in difetto di prova di lesioni permanenti o temporanee (art. 572 c.p.), consiste nella sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, quindi, nell’ingiusto turbamento conseguente all’offesa ricevuta, ma l’area risarcibile di tale danno attiene anche al pregiudizio non patrimoniale consistente nella “sofferenza morale determinata dal non poter fare”. Va presa in esame, pertanto, anche la risarcibilità di profili di danno che, prima delle sentenze delle SSUU, costituivano l’oggetto tipico della categoria definita danno esistenziale, rappresentata dalla forzosa rinuncia alle proprie abitudini di vita in conseguenza del fatto illecito dunque, nella modifica “in peius” della personalità del leso (il cd. “sovvertimento esistenziale”). (In tema di maltrattamenti familiari protrattisi per numerosi anni e concretizzatisi in reiterati atti lesivi dell’integrità fisica e morale, della libertà e della dignità di un coniuge – nello specifico, la moglie -, sì da rendere abitualmente e progressivamente dolorose e mortificanti le relazioni tra gli stessi soggetti, la Corte d’Appello ha liquidato, in via equitativa, in favore della parte civile, la somma di euro 15.000. (gp)