Malpractice medica – Cassazione Civile: il medico che applica pedissequamente le linee guida non evita la responsabilità per colpa

Malpractice medica: La Cassazione civile ha ribadito il consolidato orientamento sulla disciplina del consenso informato e sulla condotta colposa del sanitario che si attiene pedissequamente alle linee guida senza appurarne la compatibilità con il caso concreto.

Il caso in esame

I parenti del de cuius convenivano in giudizio una Fondazione ospedaliera, il Ministero della Salute e la Regione Lombardia per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in proprio e quali eredi per il decesso del loro congiunto. Le parti attrici assumevano che la morte del proprio caro fosse dovuta al mancato rispetto dei criteri di diligenza professionale e delle linee guida previste in ambito medico. Il de cuius era persona cardiopatica candidata a trapianto di cuore, deceduto durante l’esecuzione di un test preoperatorio previsto dai protocolli ospedalieri.

In primo grado il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree, per la mancata individuazione da parte degli attori, del nesso causale fra l’operato del personale sanitario e l’evento morte del paziente. Le parti soccombenti opponendosi a tale verdetto interponevano gravame, che la Corte d’Appello di Milano respingeva, con sentenza resa pubblica nel maggio 2014.

Avverso quest’ultima decisione, i parenti proponevano ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato il nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario e l’evento morte ed inoltre che avesse omesso la disamina delle procedure seguite dai medici per determinare l’idoneità del paziente al protocollo preoperatorio.

Il principio di diritto applicato dalla Suprema Corte

I motivi di ricorso sono stati tutti rigettati dalla Cassazione per infondatezza o inammissibilità.

La Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento, riguardo due profili tra i più dibattuti in ambito di responsabilità sanitaria: linee guida e consenso informato.

Con riguardo al primo profilo, la Corte stabilisce che le linee guida escludono la responsabilità del sanitario per colpa – eccetto la colpa grave – se vengono applicate in conformità con le esigenze terapeutiche del caso concreto. L’automatica e pedissequa applicazione dei protocolli di cura non sussiste quale esimente parziale o totale di un’eventuale colpa medica.

Gli Ermellini in merito all’osservanza delle linee guida affermano: “il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche costituisce solo elemento di valutazione e non di esclusione della colpa, dovendosi avere riguardo alla peculiare e concreta situazione del paziente al fine di stabilire se la condotta dei sanitari sia stata esente da colpa”.

21 settembre 2018

Leggi l’articolo di ELSA, Federico Mongardi su FiLOdiritto