Il danno da amianto è provato mediante una adeguata probabilità scientifica

Danno da amianto:  Un dipendente conveniva in giudizio l’INAIL per far accertare l’origine professionale della malattia lamentata a causa dell’esposzione all’amianto. Tribunale e Corte di appello accoglievano la domanda. L’Inail ricorreva in Cassazione.

La decisione.

Se la prova deve attingere ai dati scientifici, basta una adeguata probabilità della risposta positiva. La Cassazione aveva già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7352 del 26.3.2010) che in tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma sì inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziarlo. Giovano alla disamina diversi elementi: l’elemento topografico, l’elemento cronologico, l’elemento di efficienza lesiva (in questo caso, l’amianto era dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e la neoplasia era insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura), l’elemento di esclusione di altra causa. 

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Danno da amianto. Come chiedere un risarcimento