In caso di mancata adozione, da parte del comune, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, del progetto di vita individuale in favore di soggetti disabili, l’ente locale deve risarcire il danno non patrimoniale al minore e ai suoi genitori. È quanto ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, chiamato a pronunciarsi sull’omessa evasione dell’istanza del progetto, di cui all’art. 14 Legge n. 328 del 2000, da parte del Comune di Reggio Calabria (Tar Calabria, Sezione Reggio Calabria, sentenza 5 ottobre 2023 n. 748).
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