Quale relazione intercorre tra gli artt. 40 e 43 del codice penale? La domanda sorge spontanea. Entrambe le norme risultano soggette al medesimo principio costituzionale di personalità di cui all’art. 27 Cost.
Malgrado questo elemento di vicinanza le norme risultano estremamente distanti. Difatti, se il nesso eziologico che lega l’agente all’evento, utilizza un giudizio ex post di tipo inferenziale-induttivo su base abduttiva che vede un giudizio controfattuale bifasico, di cui si è già trattato. Il giudizio controfattuale nella responsabilità colposa, oltre ad essere valutato ex ante, asserisce che la condotta è stata causa dell’evento, nel momento in cui: l’evento sia il risultato che la regola cautelare mirava ad evitare; adottando il comportamento alternativo lecito, l’evento non si sarebbe realizzato.
L’art. 43 c.p. è chiaro in questo senso, differenziando la colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia; dalla colpa specifica per violazione di un dettato normativo imposto.
La norma cautelare perimetra l’azione lecita da quella illecita, mentre l’adozione del comportamento alternativo lecito si sostituisce alla condotta ritenuta illecita.
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